Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 14
(Art. 13 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-14