Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 13

(Art. 12 T. U. 1926).

In vigore dal 7 apr 2012
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-13

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