Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 8
(Art. 7 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
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