Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 6

(Art. 5 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-6

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