Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 7

(Art. 6 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-7

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