Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 12

(Art. 11 T. U. 1926).

In vigore dal 7 apr 2012
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-12

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