Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 10
(Art. 9 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-10