Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 16
(Art. 15 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
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