Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 16

(Art. 15 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-16

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