Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 7
7 / 234(Art. 6 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-7