Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo I›Capo I
Art. 2
(Art. 2 T. U. 1926).
In vigore dal 4 giu 1961
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-2