Art. 8 · (Art. 7 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 8

46 / 234

(Art. 7 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-8