Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 19
Abrogato107 / 234(Art. 18 T. U. 1926).
In vigore dal 6 mag 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-19