Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 23
(Art. 22 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-23