Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 26

(Art. 25 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-26

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