Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 24
(Art. 23 T. U. 1926).
In vigore dal 25 feb 2026
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila.
Note all'articolo
- Il D.L. 20 febbario 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-24