Art. 30 · (Art. 29 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 30

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(Art. 29 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-30