Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 29
54 / 234(Art. 28 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
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