Art. 27 · (Art. 26 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 27

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(Art. 26 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
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