Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 27
10 / 234(Art. 26 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-27