Art. 20
In vigore dal 27 apr 1930
L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all' della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.
La domanda è presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-20