Art. 17

In vigore dal 27 apr 1930
Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli. La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-17

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