Art. 12
In vigore dal 27 apr 1930
Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-12