Art. 12

In vigore dal 27 apr 1930
Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-12

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Art. 12 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo