Art. 8
In vigore dal 27 apr 1930
In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell' della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.
Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.
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