Art. 6
In vigore dal 27 apr 1930
I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-6