Art. 4
In vigore dal 27 apr 1930
I Ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell' della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-4