Art. 1

In vigore dal 29 nov 1958
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; In virtù delle facoltà a Noi delegate dall' della legge 24 giugno 1929, n. 1159; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio. L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell' della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione. L'apertura è autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-1

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