Art. 14
In vigore dal 27 apr 1930
La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.
Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-14