Art. 15

In vigore dal 27 apr 1930
In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell', quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-15

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Art. 15 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo