Art. 16

In vigore dal 18 mar 1982
Gli istituti indicati nell' non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso. La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1950, n. 847 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-16

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Art. 16 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo