Art. 18

In vigore dal 27 apr 1930
Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell' della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-18

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