Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 27 apr 1930
In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell', quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-15