Art. 19

In vigore dal 18 mar 1982
Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni; 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1950, n. 847 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-19

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