Art. 19
In vigore dal 18 mar 1982
Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1950, n. 847 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-19