Art. 23

In vigore dal 27 apr 1930
I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico. Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda è diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-23

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