Art. 22

In vigore dal 27 apr 1930
Copia del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-22

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Art. 22 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo