Art. 25
In vigore dal 27 apr 1930
L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell' della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà nel ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento, il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell' della legge.
Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.
L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.
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