Art. 29

In vigore dal 27 apr 1930
I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili. Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell', si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facoltà teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi - Gazzera - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 295, foglio 31. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo