Art. 29
In vigore dal 27 apr 1930
I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.
Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell', si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facoltà teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Mosconi
- Gazzera - Giuliano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 31. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-29