Art. 3

In vigore dal 27 apr 1930
I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell' della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-3

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Art. 3 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo