Art. 2

In vigore dal 29 nov 1958
I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell' della legge. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-2

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