Art. 7
In vigore dal 27 apr 1930
In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell' della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il quale dichiari che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.
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