Art. 5

In vigore dal 27 apr 1930
I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-5

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