Art. 9
In vigore dal 27 apr 1930
Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.
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