Art. 24

In vigore dal 27 apr 1930
Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adotterà di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo