Art. 27

In vigore dal 27 apr 1930
La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta. Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio. In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-27

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