Art. 12

Art. 12

12 / 29
In vigore dal 27 apr 1930
Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289#art-12