Regolamento
Art. 62
In vigore dal 17 mag 1929
Chi denuncia la perdita di titoli indicati nell'articolo precedente dovrà fornire gli estremi che valgano a stabilire la identità dei titoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-62