Regolamento
Art. 65
In vigore dal 17 mag 1929
Il denunziante dei titoli smarriti, rubati o distrutti, che dia sufficiente garanzia reale, potrà essere dispensato dalle formalità indicate negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-65