Regolamento

Art. 65

In vigore dal 17 mag 1929
Il denunziante dei titoli smarriti, rubati o distrutti, che dia sufficiente garanzia reale, potrà essere dispensato dalle formalità indicate negli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-65

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