Regolamento
Art. 61
In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di smarrimento, furto, distruzione di certificati nominativi di quote di partecipazione, di polizze di depositi, di mandati di pagamento, e di qualsiasi altro titolo di credito, che non rientri tra quelli previsti dall', potranno essere emessi duplicati nei modi e con le garanzie indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-61