Regolamento

Art. 61

In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di smarrimento, furto, distruzione di certificati nominativi di quote di partecipazione, di polizze di depositi, di mandati di pagamento, e di qualsiasi altro titolo di credito, che non rientri tra quelli previsti dall', potranno essere emessi duplicati nei modi e con le garanzie indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-61

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo