Regolamento
Art. 60
In vigore dal 17 mag 1929
I dividendi delle quote di partecipazione si prescrivono di diritto a favore dell'Istituto quando non siano stati riscossi entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, cui si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-60