Regolamento
Art. 55
In vigore dal 17 mag 1929
Le quote sottoscritte e interamente pagate entro il 1° semestre, partecipano alla metà del dividendo annuo dell'esercizio in corso; quelle sottoscritte e pagate per intero nel 2° semestre non partecipano che al dividendo del successivo esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-55