Regolamento
Art. 50
In vigore dal 17 mag 1929
L'Istituto può assumere, inoltre, l'impresa, l'appalto e la gestione diretta o indiretta, e in quel modo che il Consiglio di amministrazione è facoltizzato, caso per caso, di stabilire, di servizi aventi carattere di accessorietà e di connessità con i servizi delle comunicazioni e più specialmente la gestione di agenzie viaggiatori, di trasporti, di servizi portabagagli e simili, noleggio cuscini, pubblicità, affissioni e rivendita di libri e di giornali sui treni e nelle stazioni, servizio di buffet nelle stazioni e servizio vagoni-letto e vagoni-ristorante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-50