Regolamento

Art. 48

In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di necessità di fondi disponibili per le operazioni da compiere l'Istituto potrà riscontare il proprio portafoglio e vendere valori e titoli o contrarre prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo